Aua

L’AUA, introdotta con il D.P.R.59/2013 è un titolo abilitativo ambientale obbligatorio per tutte le categorie d’impresa di cui all’art.1 del suddetto decreto, con durata di validità quindicennale.

Bonifiche ambientali

L’AUA sostituisce i titoli abilitativi settoriali per le seguenti matrici (art.3 comma 1 D.P.R.59/2013):

  • Matrice scarichi di acque reflue:
  • Autorizzazione allo scarico in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche;
  • Autorizzazione allo scarico in acque superficiali o sul suolo di acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento;
  • Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche;
  • Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in acque superficiali o sul suolo di acque reflue domestiche;
  • Comunicazione preventiva di cui all’art.112 del D.Lgs.152/2006 per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
  • Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera – art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
  • Comunicazione o nulla osta in materia di acustica di cui all’art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995;
  • Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art.9 del D.Lgs.99/1992;
  • Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs.152/2006;

 

In particolare sono soggetti ad AUA:

  • tutti gli impianti/stabilimenti connessi alle PMI (Piccole medie e micro imprese),
  • tutti gli altri impianti non soggetti ad altre forme di autorizzazione unica compresi gli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti.  

Sono esclusi dall’obbligo di dotarsi di AUA gli impianti:

  • autorizzati AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale),
  • autorizzati con provvedimento di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) quando tale provvedimento sostituisce espressamente i titoli abilitativi settoriali,
  • autorizzati ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta (Autorizzazione Unica in materia di rifiuti)di bonifica 
  • siti inquinati in quanto autorizzati dal Decreto di bonifica di competenza del Comune ai sensi dell’art.242 e 249 del D.Lgs.152/2006 parte quarta (siti contaminati procedura ordinaria e semplificata). 

Il team di esperti di RSAmbiente può supportarti nel conseguimento del titolo abilitativo producendo tutta la documentazione tecnica (relazione descrittiva attività svolta, relazione tecnica ed elaborati grafici per le singole matrici ambientali generate e documentazione impatto acustico per le attività non escluse di cui all’Allegato B del DPR 227/2011 art.4), ed ogni altro elemento utile a descrivere l’impianto/stabilimento, l’attività svolta e le singole matrici ambientali da essa generata ed oggetto di richiesta di AUA.