Autorizzazioni per la gestione dei rifiuti

Consulenza ambientale finalizzata alla presentazione dell’istanza di autorizzazione unica (art 208 D.lgs 152/2006)

I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

Ove l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda deve essere allegata anche la comunicazione del progetto all’autorità competente ai predetti fini.

 

Ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., l’autorizzazione unica per impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, ha i seguenti ambiti di applicazione:

  • Autorizzazione di nuovi impianti
  • Rinnovo di autorizzazione a seguito di variazioni sostanziali agli impianti che non risultano più conformi all´autorizzazione precedentemente rilasciata
  • Rinnovo di autorizzazioni vigenti senza modifiche agli impianti.
  • Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero

 

L’autorizzazione ha durata pari a 10 anni. Essa individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire tutti i principi di salvaguardia dell’ambiente, e contiene almeno i seguenti elementi:

 

  • i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
  • per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell’impianto al progetto approvato;
  • le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
  • la localizzazione dell’impianto autorizzato;
  • il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
  • le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
  • le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto;
  • la data di scadenza dell’autorizzazione;
  1. i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI

Consulenza ambientale finalizzata alla comunicazione di attività di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi (art 216 d.lgs 152/2006).

 

I soggetti che intendono avviare operazioni di recupero di rifiuti, possono presentare, al posto della domanda di autorizzazione unica, una comunicazione di inizio attività ai sensi dell’art. 216 del d.lgs 152/2006, a condizione che vengano rispettate le norme tecniche stabilite dal D.M. 5/02/1998 modificato dal D.M. n. 186/2016, per i rifiuti non pericolosi e le norme tecniche stabilite dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161, per i rifiuti pericolosi.

 

L’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, l’attivazione di questo procedimento è condizionata all’esistenza dell’impianto ed ha i seguenti ambiti di applicazione:

  • Nuove attività di recupero di rifiuti
  • Rinnovi di attività di recupero di rifiuti senza modifiche all’impianto.

 

La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti che devono essere dimostrati attraverso la presentazione di una relazione.

Il Team di esperti di RSAmbiente si occuperà di strutturare la suddetta relazione tecnica in cui bisogna dimostrare e descrivere:

  • il rispetto delle norme tecniche;
  • il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
  • le attività di recupero che si intendono svolgere;
  • lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione, nonché l’utilizzo di eventuali impianti mobili;
  • le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
  • le quantità massime impiegabili;
  • la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti
  • le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente;

 

 

ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI

Consulenza ambientale finalizzata all’iscrizione all’albo gestori ambientali (art 212 d.lgs 152/2006)

 

I soggetti che intendono avviare attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi devono presentare apposita richiesta di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

La domanda d’iscrizione all’Albo deve essere presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell’impresa. Le richieste di iscrizione devono essere trasmesse telematicamente mediante accesso autenticato al portale telematico dell’Albo.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda d’iscrizione, la sezione regionale o provinciale conclude l’istruttoria e delibera sull’accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente. Ove la domanda sia accolta, viene formalizzato il provvedimento di iscrizione.

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti.

In base alle attività soggette all’iscrizione, per le imprese, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

 

  • Requisiti generali
  • Requisiti finanziari – Capacità finanziaria, dovuta per le categorie 1, 4, 5, 8, 9, 10
  • Requisiti di idoneità tecnica relativi a:
  • dotazioni minime di mezzi, attrezzature, personale addetto;
  • disponibilità mezzi di trasporto (per raccolta e trasporto rifiuti);
  • responsabile tecnico.