Valutazione Rischio agenti biologici

Il rischio biologico è il rischio causato da microrganismi presenti in sostanze diverse con cui i lavoratori di aziende di particolari settori possono entrare in contatto. Tale rischio è costituito da agenti biologici che possono risultare potenziali portatori delle più svariate patologie infettive.

Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche organismi geneticamente modificati, colture cellulari, endoparassiti umani.

Un elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici ai sensi dell’allegato XLIV del D.Lgs. 81/08 sono:

 

  • Attività in industrie alimentari: produzione per biotrasformazione (vino, birra, formaggi, zuccheri, ecc.), produzione di microrganismi selezionati, laboratori di microbiologia per prove di saggio (ricerca patogeni);
  • Attività nell’agricoltura: fertilizzazione colture, uso di microrganismi azotofissatori, inoculazione micorrize, sviluppo nuove sementi, uso di antiparassitari microbici: batteri, funghi, virus;
  • Attività nelle quali vi è contatto con gli animalie/o con prodotti di origine animale (zootecnica e veterinaria);
  • Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem;
  • Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica;
  • Attività in impianti di smaltimento rifiutie di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti;
  • Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico;
  • Attività nell’industria mineraria: recupero metalli; uso di microrganismi per la concentrazione dei metalli da soluzioni acquose;
  • Attività nell’industria chimica: produzione per biotrasformazione di composti vari (detersivi, prodotti concia cuoio);
  • Attività nell’industria farmaceutica: ricerca e produzione vaccini, ricerca e produzione farmaci, processi di biotrasformazione, separazione, concentrazione, centrifugazione e produzione di sostanze derivate, ricerca e produzione nuovi kit diagnostici, prove biologiche (su animali e su cellule)

Valutazione Rischio agenti biologici: domande e risposte

Il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall’esposizione, anche potenziale, agli agenti biologici deliberatamente o occasionalmente presenti nell’ambiente di lavoro.


Per stimare l’entità del rischio da esposizione ad agenti biologici, nel processo di valutazione è necessario:

  • identificare i pericoli anche potenziali
  • stimare la gravità delle conseguenze derivanti dall’esposizione a tali pericoli
  • identificare e quantificare i soggetti esposti
  • misurare l’entità di tale esposizione.

La metodologia adottata è concettualmente basata sul metodo “a matrice” ampiamente utilizzato. La valutazione del rischio [R] è in generale effettuata tenendo conto dell’entità dell’evento dannoso [E] e della probabilità di accadimento dello stesso [P]. Dalla relazione [P] x [E] scaturisce un valore [R] che esprime il livello di rischio presente in quell’attività stante le condizioni che hanno portato a determinare [P] e [E].

Secondo l’art.272, Titolo X, D.Lgs.81/08, in tutte le attività per le quali la valutazione del rischio biologico evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

Il documento deve essere aggiornato con periodicità triennale e qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti, trasformazioni rilevanti o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

Esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l’ASL, l’INPS, l’INAIL, piuttosto che i Vigli del Fuoco e che possono addebitare diverse tipologie di sanzioni al Datore di lavoro, che in quanto titolare del rapporto di lavoro e detentore dei poteri decisionali e di spesa, è colui che ha le maggiori responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Normative di riferimento

FOCUS

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