Valutazione Rischio amianto
Detto anche asbesto, l’amianto è un minerale considerato incorruttibile e quindi molto impiegato, un tempo, in edilizia. Sono ancora molti gli edifici che presentano delle parti in amianto, che ha la caratteristica di risultare molto resistente alle temperature, ma anche all’azione degli agenti chimici e biologici e all’usura.
Dal 1992, quindi, sono state vietate attività di estrazione, importazione ed esportazione, produzione e commercializzazione dell’amianto e dei prodotti contenenti amianto.
Ci sono però ancora oggi delle mansioni che spingono i lavoratori a entrare in contatto con amianto, di solito relative alla rimozione di questo pericoloso materiale o alla bonifica. In questi casi, il datore di lavoro deve effettuare una valutazione del rischio amianto accurata e intervenire con le adeguate misure di riduzione dello stesso. La valutazione del rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto (MCA), come previsto all’art. 249, comma 1, D.Lgs. 81/08, è effettuata al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Se si deve determinare il grado d’esposizione di un lavoratore bisogna effettuare un campionamento dell’aria respirata (nella zona di respirazione) dal lavoratore e successivamente effettuare la corrispondente misurazione.
Valutazione Rischio amianto: domande e risposte
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Il datore di lavoro di aziende che espongono i lavoratori al rischio amianto è tenuto ad affrontare un’attenta valutazione dei rischi, inserendo tutte le informazioni raccolte e le adeguate misure di sicurezza del DVR.
Le disposizioni per la corretta valutazione del rischio amianto sono contenute nel CAPO III del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Innanzitutto, il datore di lavoro, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, deve adottare ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’ amianto.
É fatto obbligo al datore di lavoro di applicare le seguenti disposizioni:
- Notifica delle attività che possono comportare esposizione ad amianto (Art. 250, D.Lgs. 81/08)
- Adozione di misure di prevenzione e protezione per ridurre la concentrazione di polvere d’amianto nell’aria (Art. 251, D.Lgs. 81/08)
- Adozione di misure igieniche(Art. 252, D.Lgs. 81/08) quali ad esempio: delimitare i luoghi di lavoro in cui si svolgono tali attività, predisporre aree specifiche che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da amianto
- Controllo dell’esposizione mediante periodica misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nei luoghi di lavoro (Art. 253, D.Lgs. 81/08)
- Verifica del non superamento dei valori limite di esposizione (Art. 254, D.Lgs. 81/08)
- Misure di prevenzione e protezione specifiche per operazioni lavorative particolari (Art. 255, D.Lgs. 81/08)
É fatto obbligo al datore di lavoro di applicare le seguenti disposizioni:
- Notifica delle attività che possono comportare esposizione ad amianto (Art. 250, D.Lgs. 81/08)
- Adozione di misure di prevenzione e protezione per ridurre la concentrazione di polvere d’amianto nell’aria (Art. 251, D.Lgs. 81/08)
- Adozione di misure igieniche(Art. 252, D.Lgs. 81/08) quali ad esempio: delimitare i luoghi di lavoro in cui si svolgono tali attività, predisporre aree specifiche che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da amianto
- Controllo dell’esposizione mediante periodica misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nei luoghi di lavoro (Art. 253, D.Lgs. 81/08)
- Verifica del non superamento dei valori limite di esposizione (Art. 254, D.Lgs. 81/08)
- Misure di prevenzione e protezione specifiche per operazioni lavorative particolari (Art. 255, D.Lgs. 81/08)
La verifica annuale dello stato di conservazione dei manufatti in cemento-amianto deve essere effettuata annualmente mentre le misurazioni ogni 3 anni, o con frequenza più breve mano a mano che ci avviciniamo al valore limite di esposizione.
Esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l’ASL, l’INPS, l’INAIL, piuttosto che i Vigli del Fuoco e che possono addebitare diverse tipologie di sanzioni al Datore di lavoro, che in quanto titolare del rapporto di lavoro e detentore dei poteri decisionali e di spesa, è colui che ha le maggiori responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Normative di riferimento