Valutazione Rischio Cem
I campi elettromagnetici rientrano tra quelli che il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro definisce agenti fisici. Si tratta di elementi con cui i lavoratori entrano in contatto e che il datore di lavoro deve inserire nella sua valutazione dei rischi, in modo da individuare quelle misure di sicurezza che possono aiutare a tutelare la salute dei suoi dipendenti.
I campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sono generati dall’utilizzo di elettricità o utensili elettrici. Spesso si tratta di campi a intensità minima che non costituiscono un pericolo per gli utilizzatori. Tuttavia, all’interno di grosse aziende, alcune apparecchiature possono generare campi elettromagnetici ad alta intensità, che rappresentano un rischio. In questi casi, il datore di lavoro ha l’obbligo di includere tali attrezzature tra i fattori di rischio aziendali e di adottare misure corrette di prevenzione e protezione, ricorrendo al monitoraggio e alla misura dei campi elettromagnetici a Napoli.
Pericoli correlati all’esposizione a campi elettromagnetici
I campi elettromagnetici più intensi hanno due tipi di effetti sul corpo umano: diretti e indiretti.
Gli effetti diretti si manifestano al di sopra di specifiche soglie di induzione: l’attuale quadro delle conoscenze consente di disporre di un “razionale” (cioè una base logico-scientifica) per la definizione di valori limite di esposizione che ne prevengano l’insorgenza in soggetti che non abbiano controindicazioni specifiche all’esposizione.
Oltre agli effetti diretti, esistono effetti indiretti che possono avere gravi ricadute sulla salute e sicurezza e pertanto vanno prevenuti. E’ da tener presente che nella maggior parte dei casi il rispetto dei livelli di azione prescritti per i lavoratori dall’attuale normativa non garantisce la prevenzione degli effetti indiretti, che vanno presi in esame in maniera specifica, facendo riferimento in primo luogo al rispetto dei valori limite espositivi prescritti per la popolazione generale e per i luoghi aperti al pubblico.
Gli effetti indiretti sono i seguenti:
- interferenze con attrezzature e altri dispositivi medici elettronici;
- interferenze con attrezzature o dispositivi medici impiantati attivi, ad esempio stimolatori cardiaci o defibrillatori;
- interferenze con dispositivi medici portati sul corpo, ad esempio pompe insuliniche;
- interferenze con dispositivi impiantati passivi, ad esempio protesi articolari, chiodi, fili o piastre di metallo;
- effetti su schegge metalliche, tatuaggi, body piercing e body art;
- rischio di proiettili a causa di oggetti ferromagnetici non fissi in un campo magnetico statico;
- innesco involontario di detonatori;
- innesco di incendi o esplosioni a causa di materiali infiammabili o esplosivi;
- scosse elettriche o ustioni dovute a correnti di contatto quando una persona tocca con un oggetto conduttore in un campo elettromagnetico e uno dei due non è collegato a terra.
Valutazione Rischio Cem: domande e risposte
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Il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori (art. 209 D. Lgs 81/08).
In base all’art. 209 D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro adotta le buone prassi individuate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.
In primo luogo bisogna considerare che la normativa intende prevenire sia gli effetti biofisici di tipo DIRETTO che gli effetti di tipo INDIRETTO
Il primo degli effetti indiretti da prevenire, in quanto ha la soglia di insorgenza più bassa di tutti, è in genere il malfunzionamento di Dispositivi Elettronici Impiantati attivi (ad esempio defibrillatori impiantati o pacemaker): poiché tali attrezzature possono avere una funzione vitale, le conseguenze delle interferenze possono essere anche gravissime o letali.
Qualora sia necessario ricorrere a misure organizzative per gestire i rischi derivanti da campi elettromagnetici, queste dovrebbero essere documentate nella valutazione dei rischi affinché tutti sappiano come occorre procedere, e siano formati sulle procedure specifiche da adottarsi nell’impiego delle sorgenti CEM e nell’accesso alle aree ove sono impiegati tali apparati.
Il documento deve essere aggiornato ogni 4 anni(art. 181 comma 2, D. Lgs. 81/08) e qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti, trasformazioni rilevanti o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.
Esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l’ASL, l’INPS, l’INAIL, piuttosto che i Vigli del Fuoco e che possono addebitare diverse tipologie di sanzioni al Datore di lavoro, che in quanto titolare del rapporto di lavoro e detentore dei poteri decisionali e di spesa, è colui che ha le maggiori responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Normative di riferimento
- Norma CEI EN 504999