Valutazione rischio MMC
Cos’è il Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi? Secondo il Titolo VI del D.Lgs. 81/2008, per Movimentazione Manuale di Carichi si intende: “L’insieme di tutte le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per il lavoratore.”
Le patologie legate alla presenza di tale rischio sono alla base dell’insorgenza di circa l’80% delle patologie legate all’apparato muscolo-scheletrico, ed in particolare nei soggetti esposti si riscontrano spesso:
- artrosi
- ernia del disco
- lombalgia e lombo sciatalgia
- strappi muscolari
- lesioni dorso-lombari gravi
Valutazione rischio MMC: domande e risposte
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Se il Datore di Lavoro, dopo aver effettuato l’analisi di tutti i rischi della sua realtà aziendale, accerta che tale rischio sia presente, è tenuto, in collaborazione con RSPP e Medico Competente, ad attuare un’analisi specifica del rischio da movimentazione manuale dei carichi e a pianificare procedure e sorveglianza sanitaria per i propri lavoratori.
La valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC), con particolare riferimento alle operazioni di sollevamento e abbassamento, si avvale di più metodi. Tra i più utilizzati:
- Metodo Liberty Mutual (Tabelle di Snook e Ciriello per sollevamento ed abbassamento)
- Equazione NIOSH (revisione 1994)
- Norma ISO 11228-1 (per operazioni di sollevamento e trasporto).
Per prevenire l’insorgere di disturbi muscolo-scheletrici tra i lavoratori, il Datore di Lavoro deve accertarsi che vengano attuati:
- Corretta postura
- Movimentazione ergonomica
- Igiene del rachide
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute degli addetti alla movimentazione manuale dei carichi, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l’ASL, l’INPS, l’INAIL, piuttosto che i Vigli del Fuoco e che possono addebitare diverse tipologie di sanzioni al Datore di lavoro, che in quanto titolare del rapporto di lavoro e detentore dei poteri decisionali e di spesa, è colui che ha le maggiori responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Normative di riferimento
- Linee guida emesse a livello UE
- Linee guida emesse dalle organizzazioni pubbliche e private degli Stati Membri
- Protocolli aziendali realizzati dagli organi di controllo
- Studi di Snook e Ciriello