Valutazione Rischio rumore e fonometria
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Il rumore è un fenomeno acustico, solitamente irregolare, definito come sgradevole, perchè può provocare fastidio o addirittura dolore per il soggetto sottoposto.
Indagini fonometriche
L’orecchio umano percepisce suoni a partire dai 5 – 10 dB(A) e con frequenze comprese tra 16 e 16000 Hz. I suoni considerati accettabili per l’orecchio umano sono quelli che non superano gli 80 db (una normale conversazione tra due persone è compresa tra i 60 e i 70 db).
Come noto il rumore può provocare una serie di danni sulla salute, il più grave, meglio conosciuto e studiato dei quali è l’ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva.
Il rumore può agire, inoltre, con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri), con numerose conseguenze tra le quali l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, interferenze sul sonno e sul riposo e numerose altre. Da non trascurare anche i possibili effetti sulla sicurezza: il rumore può determinare, infatti, un effetto di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza, con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro.
Fare un’indagine fonometrica può mostrare eventuali livelli di problematicità ed è il primo passo verso la soluzione.
Valutazione Rischio rumore e fonometria: domande e risposte
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Il D.Lgs. 81/08 nell’articolo 190 stabilisce che il datore di lavoro verifichi che nella sua azienda siano presenti le misure di prevenzione e di protezione per tutelare i lavoratori contro le malattie o gli infortuni dovuti alla presenza di rumore negli ambienti di lavoro oltre il limite consentito.
Il tecnico competente effettua la valutazione del rischio rumore attraverso una fonometria, che calcola i livelli di esposizione personali a partire dai valori misurati con l’ausilio del fonometro. Tali valori saranno poi confrontati con i valori d’azione e il valore limite, entrambi indicati nel D. Lgs. 81/08. Per effettuare la valutazione del rischio rumore si deve tenere conto anche dell’eventuale contributo dato dalle sostanze ototossiche e vibrazioni presenti nel luogo di lavoro.
Se al termine della valutazione del rumore i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro deve:
- elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore
- distribuire ai lavoratori ed assicurarsi che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell’udito
- sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria
Il D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro ripeta la valutazione dell’esposizione a rumore – con indagini fonometriche – con cadenza almeno quadriennale, fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro di ripetere la valutazione del rumore ogni qualvolta sia introdotto un mutamento nelle lavorazioni, che influisca in modo sostanziale sul rumore prodotto (esempio: acquisto di nuovi macchinari rumorosi, cambiamenti nel lay-out produttivo, quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità).
Esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l’ASL, l’INPS, l’INAIL, piuttosto che i Vigli del Fuoco e che possono addebitare diverse tipologie di sanzioni al Datore di lavoro, che in quanto titolare del rapporto di lavoro e detentore dei poteri decisionali e di spesa, è colui che ha le maggiori responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Normative di riferimento
- UNI EN ISO 9612:2011
- UNI 9432
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